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Chiarimenti dell'AdE sulle autofatture in caso di reverse charge

Pubblichiamo un estratto delle FAQ sulla fatturazione elettronica dell'Agenzia delle Entrate recentemente aggiornata in merito a come operare quando si registrano le autofatture in caso di reverse charge.

FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 19 luglio 2019

Domanda

Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?

Risposta

Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base. Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15. Per gli acquisti interni per i quali l'operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l'adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l'aliquota e l'imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l'Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all'integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Al riguardo, si evidenzia che tale documento - che per consuetudine viene chiamato "autofattura" poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l'identificativo IVA dell'operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente - non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI, ma se l'operatore vuole inviarlo al Sistema di Interscambio e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione. Inoltre, si ricorda che non vi è alcun obbligo di invio del documento cosiddetto "autofattura" al cedente/prestatore.

Creato: 25 Luglio 2019
Visite: 4627

Circolare Agenzia delle Entrate n.14/E del 17 giugno 2019

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n.14/E del 17 giugno 2019 ha creato non pochi "dubbi e incertezze" in merito alla data da attribuire alle fatture differite (vedi pag.17).

Abbiamo analizzato con vari consulenti questa problematica e siamo giunti alla conclusione che, innanzitutto non è cambiata la norma sulle modalità di emissione delle fatture differite (articolo 21 c.4 DPR 633/72) e inoltre l'attribuzione del campo "data" nel file XML della fattura differita con la "data ultima operazione" (come citato nella circolare) è una facoltà e non un obbligo.

A questo proposito Vi invitiamo a leggere anche questo articolo pubblicato oggi da Euroconference che giunge alle nostre stesse conclusioni.

Anche Assosoftware, nella pagina sui Chiarimenti sulla Fattura Elettronica (sezione Chiarimenti su dubbi interpretativi - Fattura Differita), pubblica un chiarimento sulla stessa linea, ribadendo che "Tale risposta è frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate"

Creato: 26 Giugno 2019
Visite: 6008

Fattura Elettronica: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Fattura Elettronica Il 17 giugno l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.14 per fornire chiarimenti riguardanti le fatture elettroniche e le recenti modifiche normative. Vi invitiamo a leggerla attentamente cliccando su questo link.

Fra le novità riguardanti l'emissione delle fatture, spicca il fatto che, dal 1 luglio 2019:

  • tra le indicazioni che il documento deve recare figuri anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura» (cfr. il nuovo comma 2,lettera g-bis);
  • la possibilità di emettere la fattura «entro dieci giorni dall'effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6» (così il nuovo comma 4, primo periodo).

Sempre a riguardo della data di emissione, la circolare precisa:

In premessa va rammentato – in richiamo a quanto già precisato in altre sedi (si veda la circolare n. 13/E del 2018, quesito 1.5, nonché il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018) – che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta "trasmissione", è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.

Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di "emettere" la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni previsti dal novellato articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto IVA, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Creato: 18 Giugno 2019
Visite: 3798

Rilascio Metodo 3.10

Abbiamo rilasciato la versione 3.10 del nostro programma Metodo, che potete scaricare da questa pagina.

Queste le novità di questa versione:

  • Contabilizzazione automatica fatture di acquisto.
  • Fatturazione elettronica per consulenti al fine di acquisire dal webservice FatturaPRO.click le fatture di acquisto e vendita dei loro clienti.
  • Acquisizione ordini da siti e-commerce
  • Supporto per Windows Server 2019, Office 2019 e Office 365
  • Varie migliorie e correzioni di errori. Il dettaglio è disponibile in questa pagina.

Ricordiamo, come abbiamo fatto con la versione precedente, che Metodo 3.10 non può essere installato su elaboratori con sistema operativo Windows XP e Windows 2003 Server.

N.B.: coloro che stanno utilizzando la versione preliminare di Metodo 3.10 DEVONO installare questa nuova versione.

È assolutamente indispensabile leggere attentamente la documentazione di cui ai seguenti link:

  • Istruzioni per l'utilizzo della procedura di Fatturazione Elettronica (aggiornato)
  • Novità Metodo 3.10

Poichè la documentazione verrà aggiornata periodicamente, Vi invitiamo a prelevarla con una certa frequenza dal settore Download Documentazione del ns. sito.

Creato: 03 Giugno 2019
Visite: 3373

Come un consulente può acquisire le fatture elettroniche dei propri clienti

FattturaPRO.click Grazie alla collaborazione con FatturaPRO.click, in Metodo 3.10 abbiamo sviluppato una funzionalità per permettere ai consulenti/commercialisti di acquisire autonomamente le fatture di acquisto e vendita dei clienti per cui tengono la contabilità tramite il webservice di FatturaPRO.click ai fini della contabilizzazione in Metodo. 

Il consulente deve registrarsi al webservice di FatturaPRO.click specificando di essere un consulente, in modo tale che il proprio account venga attivato con le funzionalità richieste.

I clienti del consulente possono attivare qualsiasi tipo di account in FatturaPRO.click, quello base per la compilazione manuale delle fatture, per l'importazione di quelle generate da altri software o quello avanzato col collegamento automatico a Metodo o altri gestionali. Devono solo specificare in un'apposita sezione delle impostazioni del proprio account FatturaPRO la partita iva del proprio commercialista.

L'azienda emette le proprie fatture in autonomia (manualmente sul portale, con Metodo o con altri gestionali), riceve quelle di acquisto ed eventualmente le importa nel proprio sistema.

Il commercialista / consulente tramite Metodo acquisisce dal webservice nell'archivio del proprio cliente sia le fatture di vendita che quelle di acquisto, e le contabilizza automaticamente usando la procedura prevista.

Creato: 17 Maggio 2019
Visite: 3214

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