Il programma della fatturazione elettronica di Metodo è stato modificato per recepire le variazioni introdotte dalle nuove specifiche tecniche 1.8 entranti in vigore il 1/2/2024. Nello specifico, seguendo la lista delle modifiche presente nell'allegato A delle specifiche tecniche stesse, le variazioni introdotte sono di seguito elencate con relativa soluzione adottata in Metodo:
- "Introdotta nuova codifica per il blocco "AltriDatiGestionali" (2.2.1.16) per produttori agricoli in regime speciale"; l'elemento "TipoDato" (2.2.1.16.1) può ora contenere le seguenti stringhe:
- "ALI-COMP" nel caso di cessione di prodotti agricoli e ittici con percentuale di compensazione; in questo caso deve essere compilato anche l'elemento "RiferimentoNumero" (2.2.1.16.3) con la percentuale di compensazione. Metodo inserisce questo "tag" se nel tracciato DdT/Fatture Immediate è presente il campo di riga legato alla "percentuale di abbattimento IVA agricola" riportando il dato presente nelle righe in cui lo stesso risulta compilato.
- "NO-COMP" nel caso di cessione di prodotti agricoli e ittici senza percentuale di compensazione. Metodo inserisce questo "tag" se nel tracciato DdT/Fatture Immediate è presente il campo legato alla "percentuale abbattimento IVA agricola" e lo stesso risulta NON compilato.
- "OCC34BIS" nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'art 34-bis dpr 633/1972. Metodo NON gestisce questa casistica.
- "Introdotto controllo da parte di SDI per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata 00477". Metodo gestisce già in modo corretto la compilazione dei tag necessari alla comunicazione dei dati relativi alla dichiarazione di intento legata alla fattura. Si fa presente che l'obbligo di compilare in modo ineccepibile il codice della dichiarazione di intento diventa fondamentale pena lo scarto della fattura con errore 00477 nel caso di comunicazione di dati non validi.
- "Aggiornate le indicazioni sull’utilizzo del TD28 per operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia". Fino al 31/01/2024 il TD28 si riferisce esclusivamente alla dematerializzazione delle "fatture cartacee con IVA" ricevute da "San Marino". Dal 1° febbraio 2024, invece, "Il TD28 può essere utilizzato anche per adempiere all'obbligo di comunicazione (art.1, comma 3-bis, dlg 5 agosto 2015, n- 127) nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9-bis. 1, del d.lgs n.471/97 in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, riceva una fattura cartacea con addebito dell'imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorchè identificato in Italia". Metodo, nel recepire questa direttiva, abilita nella procedura di gestione delle fatture di acquisto il pulsante per la generazione dell'autofattura/integrazione TD28 anche quando si è posizionati su un documento NON in reverse charge, relativo ad un fornitore NON residente (cioè con campo nazione dell'anagrafica compilato con una nazione diversa da "San Marino") e avente una partita IVA italiana che inizia con il codice "IT" (es. IT12345678901). E' stato inoltre introdotto un controllo per cui, in entrambi i casi, la generazione del documento TD28 è possibile solo se nella fattura risulta presente un valore significativo dell'imposta (in sostanza deve esserci un importo IVA).